1. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, le case di riposo per gli anziani, gli istituti di detenzione, le comunità per il recupero di tossicodipendenti, i collegi e gli orfanotrofi, le scuole di ogni ordine e grado, e presso ogni altra struttura ritenuta idonea ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
2. Ogni programma o progetto di AAA e di TAA, per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto al parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6.
3. Le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e di geriatria, nonché le case di riposo per anziani predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spazi e strutture adeguati ad accogliere animali da compagnia, anche di proprietà dei pazienti ospiti della struttura, la cui presenza è dagli stessi eventualmente richiesta o è comunque consigliata dal personale medico. Gli spazi e le strutture devono essere in quantità sufficiente ad accogliere un numero di animali da compagnia non inferiore al 10 per cento della ricettività della struttura stessa.