Art. 4.
(Strutture e istituti).

      1. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, le case di riposo per gli anziani, gli istituti di detenzione, le comunità per il recupero di tossicodipendenti, i collegi e gli orfanotrofi, le scuole di ogni ordine e grado, e presso ogni altra struttura ritenuta idonea ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
      2. Ogni programma o progetto di AAA e di TAA, per poter usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto al parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6.
      3. Le strutture sanitarie di cura, pubbliche e private, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e di geriatria, nonché le case di riposo per anziani predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spazi e strutture adeguati ad accogliere animali da compagnia, anche di proprietà dei pazienti ospiti della struttura, la cui presenza è dagli stessi eventualmente richiesta o è comunque consigliata dal personale medico. Gli spazi e le strutture devono essere in quantità sufficiente ad accogliere un numero di animali da compagnia non inferiore al 10 per cento della ricettività della struttura stessa.

 

Pag. 7


      4. Il responsabile della struttura, d'intesa con il medico veterinario e con l'etologo, individua gli spazi e le strutture di cui al comma 3, inclusi le corsie e i locali di degenza, attuando gli interventi necessari a fornire il massimo di garanzie sotto l'aspetto igienico-sanitario e ad assicurare il rispetto delle esigenze delle persone presenti nella struttura stessa nonché il benessere e i diritti degli animali impiegati, anche in relazione ai bisogni fisiologici ed etologici, al sesso, all'età e alla razza degli animali stessi.